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Risoluzione 60E del 26.09.2013 - applicabilità tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione

Con la Risoluzione n.60 del 26 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di “Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione”

La disamina giuridica della norma fiscale parte dal titolo II della tabella A (annessa al D.P.R. 648/1972, come sostituita dall’articolo 3 della Legge 549/1995) che identifica i diritti come correlati alle attività svolte dal personale, già appartenente agli uffici.

Presupposto del tributo è quindi l’esercizio materiale di un’attività resa dal personale dell’Amministrazione, svolta esclusivamente nell’interesse e su richiesta di una terza persona o ente. L’annotazione di avvenuta registrazione rientra nel processo operativo che completa la registrazione stessa di un atto, svolta autonomamente senza alcuna richiesta dell’interessato, né nel suo specifico interesse; viene così a mancare il presupposto che determina l’applicazione dei tributi speciali