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Reddito di fabbricati in locazione. Rilevanza degli incrementi dei moltiplicatori

L’Agenzia delle Entrate emana una circolare contenente “Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata”

 

Il 16 marzo u. s. l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 10 contenente “Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata”.

 

Tra gli argomenti trattati segnaliamo i chiarimenti in tema di “Reddito di fabbricati in locazione. Rilevanza degli incrementi dei moltiplicatori”.

 

L’articolo 41 ter del DPR n. 600/73 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” preclude all’ufficio l’azione di accertamento se il reddito dei fabbricati dati in locazione è dichiarato in misura non inferiore al maggior ammontare tra il canone contrattuale ridotto del 15% ed il 10% del valore  dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto risponde al quesito se, per la determinazione del valore, non rilevano gli incrementi dei moltiplicatori catastali “ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale”, introdotti con la legge n. 350/03 (legge finanziaria per il 2004) e con la legge n. 191/04 di conversione del D.L. n. 168/04 contenente “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli incrementi dei moltiplicatori catastali rilevano, per espressa previsione, “ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale”. Si rileva, tuttavia, che il comma 342 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 ha inserito nel DPR n. 600/73 l’articolo 41 ter nel quale si specifica che il “valore dell’immobile” è quello determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131/86 (T.U. in materia di imposta di registro). Pertanto la disposizione introdotta dalla finanziaria per il 2005 non può che riferirsi al valore dell’immobile così determinato applicando i moltiplicatori ai fini dell’imposta di registro.

 

La circolare ricorda, infine, che alla rendita catastale rivalutata ai sensi della legge n. 662/96 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (5% per i fabbricati; 25% per i terreni) devono essere applicati i coefficienti moltiplicatori indicati dal D.M.  14 dicembre 1991 (75% per i terreni; 34% per i fabbricati C1  ed E; 50% per i fabbricati A/10 e D; 100% per tutti gli altri fabbricati). La legge n. 350/03 ha disposto una rivalutazione di detti moltiplicatori del 10%. Successivamente la legge n. 191/04 ha stabilito che tale rivalutazione dovesse essere operata nella misura del 20% per tutti gli immobili diversi dalla prima casa di abitazione.

In sostanza, conclude l’Agenzia, i moltiplicatori applicabili alle rendite catastali rivalutate sono i seguenti:

 

 

Categorie catastali

Moltiplicatori vigenti fino al 31/12/03

Moltiplicatori vigenti dal 01/01/04 al 31/07/04

Moltiplicatori vigenti dal 01/08/04

Terreni non edificabili

75

82,5

90

A (escluso A10)

100

110

120

A “prima casa”

100

110

110

A10

50

55

60

B

100

110

120

C (escluso C1)

100

110

120

C (escluso C1 “prima casa”)

100

110

110

C1

34

37,40

40,80

D

50

55

60

E

34

37,40

40,80

Per consultare il testo della circolare

http://www.geonetwork.eu/leggi/circ10_e.pdf