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Qualifica di imprenditore agricolo per le società di capitali

Anche le società di capitali potranno acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale

 

Il Governo ha varato nei giorni scorsi in via definitiva il testo del D.Lgs. n. 99/05 (attuativo della legge delega n. 38/03) che prevede la possibilità di acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale anche per le società di capitali.

Affinché una s.p.a. o una s.r.l. possa avvalersi dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore dei coltivatori diretti, è sufficiente che anche un solo componente del consiglio di amministrazione della società stessa abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L’amministratore della società dovrà dimostrare di avere competenze professionali in agricoltura, di dedicare almeno la metà del proprio lavoro allo svolgimento e gestione dell’attività agricola tramite la gestione della società stessa, e di ricavare da tale attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo.

Al fine di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale dovrà essere presentata apposita domanda agli uffici per l’agricoltura competenti per territorio. Se la domanda verrà accolta, l’amministratore dovrà iscriversi alla gestione previdenziale INPS propria della qualifica in oggetto.

Ricordiamo che, comunque, la società potrà avvalersi dei benefici fiscali anche se l’amministratore non sia ancora in possesso dei requisiti sopra menzionati, purchè li ottenga entro 24 mesi.

A questo punto, la società può definirsi società agricola e, pertanto, potrà avvalersi dei benefici fiscali conseguenti, trai quali:

 

a) in caso di acquisto di terreni agricoli le imposte di registro e ipotecaria dovranno essere corrisposte in misura fissa (pari a € 168,00) mentre l’imposta catastale dovrà essere versata nell’aliquota dell’1%;

b) sarà possibile costruire fabbricati rurali senza necessità di pagare il contributo di costruzione.