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Pubblicato il Decreto attuativo della Direttiva 2002/91/CE

Pubblicato il Decreto attuativo della Direttiva 2002/91/CE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre u.s. è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto u.s. recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” il cui testo era stato licenziato dalla Commissione Attività Produttive il 27 luglio u.s. (come da noi anticipato nel relativo articolo del 1° Agosto u.s. http://www.geonetwork.eu/centrostudi/index.php?option=content&task=view&id=340&Itemid=50).

 

Il provvedimento in oggetto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

 

Esso disciplina, in particolare:

 

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

 

Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

 

a) un’applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

 

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

 

b) un’applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;

c) un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

 

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

 

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, dovranno essere definiti:

 

1) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento ei consumi di energia;

2) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti;

3) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione

 

Fino alla data di entrata in vigore di tali decreti, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria continua ad essere disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

Il decreto prevede, infine che, entro un anno dalla sua entrata in vigore (fissata per l’8 ottobre p.v.), gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.

 

Si avvisa, inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 15 p.v. ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note.

 

Per consultare il testo del decreto

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/Decrlegisl192_2005.pdf