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Il Ministro Lunardi fornisce chiarimenti in materia antisismica

Il Ministro Lunardi fornisce chiarimenti in materia antisismica

 

Il Ministro delle Infrastrutture, in una nota del 21 ottobre u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 104 del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico dell’edilizia), relativo alle costruzioni in corso nelle zone sismiche soggette a nuova classificazione.

 

L’articolo in questione stabilisce che coloro i quali abbiano iniziato una costruzione in una zona sismica di nuova classificazione, prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, devono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso, presentare la relativa denuncia all’ufficio tecnico regionale, il quale, nei successivi 30 giorni, dovrà accertarne la conformità con le norme tecniche, nonché la resistenza ad eventi sismici da parte della porzione di opera già realizzata.

 

La corretta interpretazione dell’art. 104 ha destato molte perplessità dopo l’entrata in vigore, il 23 ottobre u.s., delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e dell’Ordinanza n. 3274/2004.


Il Ministro Lunardi, nella nota di cui sopra, ha chiarito  che “Relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, si fa presente che l’OPCM 3274 del 20/03/2003 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica', all’art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previdente fino all’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche. Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005”.