Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Alcuni chiarimenti in materia di DURC

Alcuni chiarimenti in materia di DURC

 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che attesta la regolarità di un’impresa con riferimento agli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

 

La richiesta di rilascio del DURC viene presentata dall’impresa, anche per il tramite di consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria appositamente delegati. Soggetti richiedenti sono anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli enti provati a rilevanza pubblica nonché le Società Organismi di Attestazione (SOA).

La richiesta può essere inoltrata per vie telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale compilando le schermate che appaiono a video. Per inoltrarla in via telematica si può accedere al sito www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti), oppure al sito www.inail.it (aziende ed intermediari) o a www.inps.it (aziende ed intermediari). Per accedere ai vari siti sarà necessaria la registrazione  e dovranno essere utilizzati il codice utente e la password che sono stati forniti dalle sedi INPS, INAIL e delle casse edili, territorialmente competenti.

I moduli cartacei possono essere ritirati presso le strutture territoriali di Casse Edili, INPS o INAIL, oppure possono essere scaricati dai siti internet di INPS, INAIL o dello sportello unico, e dovranno essere compilati seguendo le istruzioni in esso contenute.

 

L’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi al momento della partecipazione della gara e fino all’aggiudicazione.

 

La certificazione di regolarità contributiva dovrà essere richiesta:

 

1) Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:

 

- per la verifica della dichiarazione;

- per l’aggiudicazione dell’appalto (laddove sia richiesta);

- prima della stipula del contratto;

- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;

- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale.

 

2) Per lavori privati in edilizia:

 

- prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA.

 

3) Per attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti o sovvenzioni:

 

- prima dell’inoltro della relativa istanza.

 

4) Per gli appalti di forniture:

 

- per la verifica della dichiarazione;

- per l’aggiudicazione dell’appalto (laddove richiesta);

- per la stipula del contratto (laddove previsto);

- per l’emissione dell’ordinativo;

- per il pagamento finale.

 

5) Per gli appalti di servizi:

 

- per la verifica della dichiarazione;

- per l’aggiudicazione dell’appalto (laddove sia richiesta);

- per la stipula del contratto;

- all’atto della regolare esecuzione;

- al momento della liquidazione di ogni fattura (soltanto nel caso dei servizi di pulizia)

 

6) Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:

 

- per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione

 

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data della completa acquisizione della relativa richiesta da parte del sistema informatico. Gli Enti si riservano, comunque, la facoltà di richiedere al richiedente di fornire documentazione integrativa