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Attestato di certificazione energetica ed attestato di qualificazione energetica

Con l’entrata in vigore in Italia del D.Lgs.192/2005 il legislatore ha normato la disciplina della certificazione energetica, già emanata a livello comunitario.

In particolare, tra le disposizioni del decreto, il legislatore prevedeva l’entrata in vigore della certificazione energetica intesa come la attribuzione agli immobili nuovi, sulla base del loro rendimento energetico, di una classe energetica. Detta classe avrebbe poi dovuto essere trasposta in un attestato di certificazione energetica, redatto da un ente terzo o da un professionista terzo ad hoc abilitato, che avrebbe dovuto accompagnare l’immobile in tutti i suoi successivi trasferimenti.

 

Poiché però il decreto demandava la applicazione della certificazione energetica a delle emanande linee guida, fino ad oggi non era stata attuata.

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.311 invece si è attuata una piccola rivoluzione.

 

Innanzi tutto la nuova normativa prevede che l’attestato di certificazione energetica (e la correlata attribuzione di una classe energetica all’immobile) debba essere posseduto ed esibito in fase di compravendita e locazione non solo dagli immobili nuovi ma, a scadenze temporali differite, da tutti gli immobili anche già esistenti.

 

Non solo, il legislatore, per evitare che la mancata emanazione di quelle linee guida attese già dal 2005 ritardasse o comunque rendesse vana la attuazione della certificazione energetica, ha previsto che in attesa di dette norme l’attestato di certificazione sarà sostituito da un attestato di qualificazione energetica.

 

La principale differenza tra le due attestazioni, attestato di certificazione energetica (ancora non in vigore) da una parte e attestato di qualificazione energetica dall’altro è data dal fatto che, mentre per il primo il legislatore prevede che sarà autorizzato all’emanazione solo un ente o una particolare categoria di professionisti ad hoc abilitata (secondo la procedura che verrà prevista nelle linee guida attuative) e comunque un soggetto in posizione di terzietà rispetto a coloro che partecipano al progetto o all’esecuzione dei lavori, per il secondo attualmente non pone vincoli analoghi e, comunque prevede che debba essere emanato da chi ha presentato la relazione tecnica (quindi non un soggetto terzo, bensì il progettista) e debba essere asseverato dal direttore dei lavori.

 

Inutile dire la confusione che la nuova normativa ha ingenerato nei professionisti di settore e le perplessità che hanno accompagnato anche la previsione della necessaria asseverazione del certificato da parte del direttore dei lavori, adempimenti entrambi necessari per presentare in comune la fine lavori.

 

Si presume però che, con l’emanazione delle fantomatiche linee guida e con l’entrata a regime della certificazione energetica tutti i dubbi interpretativi ed applicativi della normativa verranno superati.

per scaricare il testo del D.Lgs.192/2005 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.311/2006:

http://www.geonetwork.eu/centrostudi/index.php?option=content&task=view&id=512&Itemid=85