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Sconti Irpef del 55%: riferibili solo ai "vecchi edifici"

Il ministero dello sviluppo economico ha previsto con decreto la  detraibilità irpef del 55% delle spese sostenute per interventi su immobili che ne migliorino in effetti il rendimento energetico ma la scelta dell’ente è stata, in piena armonia con tutta la normativa vigente di settore, di prevedere tale bonus solo per edifici già esistenti e non anche per edifici nuovi.

 

Questo perché gli edifici nuovi devono essere progettati e costruiti nel rispetto della vigente normativa di settore e quindi particolari scelte costruttive che migliorino il rendimento energetico dell’immobile non devono essere incentivate, essendo in realtà obbligatorie. 

 

Al contrario, per gli immobili esistenti, fatta eccezione per le grandi ristrutturazioni che rientrano nell’operatività della legge 192, proprio per convincere e stimolare coloro che non sono obbligati ad effettuare scelte per il contenimento energetico qualora vadano a ristrutturare il proprio immobile, si è ritenuto necessario prevedere delle forti agevolazioni incentivanti.

 

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E “l’esistenza” dell’immobile (necessaria come si è visto per poter accedere agli sgravi fiscali) è data almeno dall’iscrizione in catasto dell’immobile o dalla avvenuta presentazione della richiesta di accatastamento. 

 

Ci si chiede dunque in quale momento, rispetto alla procedura di richiesta dello sgravio, è necessario che almeno la domanda di accatastamento sia presentata. Nel precisare che per i privati si applica il principio di cassa e per le imprese quello di competenza il decreto sembra fare una netta distinzione: sembra quindi che se lo sgravio è chiesto da un privato basterà che la domanda di accatastamento sia anteriore al pagamento del bonifico; nel caso in cui invece lo sgravio sia chiesto da un’impresa l’immobile dovrebbe “esistere” al momento in cui, sulla base del principio di competenza, l’investimento risulta effettuato.

 

Esistono comunque alcune voci discordanti che seguono una interpretazione più restrittiva della norma: alcuni sostengono che termine ultimo per l’esistenza dell’immobile ai fini degli sgravi sia il 1 gennaio 2007 (data da cui è in vigore la agevolazione); altri che l’immobile, al momento in cui vengono effettuati i lavori, deve essere già regolarmente accatastato.

 

per scaricare il testo della Circolare Agenzia Entrate 36/E:

  

http://www.geonetwork.eu/normativa/Circ_36E.pdf