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In G.U. il decreto del Presidente del Consiglio che trasferisce le funzioni catastali ai Comuni

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio u.s. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 14 giugno u.s. con cui  si trasferiscono, decentrandole, le funzioni catastali ai comuni, così come previsto nell’ultima legge Finanziaria, L. 296/2006.

Dal primo novembre 2007 dunque il servizio sarà definitivamente trasferito ai comuni che potranno scegliere tre diverse modalità per erogarlo:

il decreto, infatti, testualmente, prevede:


a) Opzione di primo livello:
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) Opzione di secondo livello:
oltre alle funzioni di cui alla lettera a)
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all’Agenzia del territorio per la definizione dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni.

c) Opzione di terzo livello:
oltre alle funzioni di cui alla lettera a)
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazione tecniche di aggiornamento del Catasto Terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;
4. definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d’ufficio.

Dalla pubblicazione del Decreto i comuni hanno 90 giorni per comunicare a quale opzione hanno deciso di aderire, in mancanza di tale scelta le funzioni resteranno all’agenzia del Territorio.

 

Per scaricare il testo integrale del Decreto clicca qui.