Con il D.Lgs.169/2007 il legislatore ha messo mano alla ormai obsoleta legge fallimentare (regolata dal Regio Decreto n.267/1942), intervenendo a modificarla sostanzialmente.
In particolare si rileva che sono stati modificati anche gli artt.67 e 72 bis in materia di revocatoria dei contratti stipulati dal debitore fallito in danno ai creditori e di scioglimento dei preliminari di vendita stipulati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.122/2005.
Il nuovo articolo 67 estende la limitazione dell'esperibilità di tale azione revocatoria in caso di fallimento anche ai preliminari trascritti i cui effetti non siano cessati per mancata conclusione del definitivo entro un anno dalla data prevista.
Ciò comporta l'applicabilità delle presenti disposizioni anche ai preliminari stipulati ai sensi del D.Lgs.122/2005 se gli acquirenti non hanno ricevuto la fdeiussione a garanzia di quanto versato al costruttore e non vogliano esperire azione di nullità.
Infine l'art.72 bis come modificato dal nuovo decreto legislativo prevede che, in caso di dichiarazione di fallimento del costruttore, i preliminari che hanno ad oggetto immobili da costruire si sciolgono se l'acquirente, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione e scioglimento, ha escusso la fideiussione prevista dal D.Lgs.122/05.
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