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Sentenza Tribunale di Torino n. 2715/07:requisiti acustici passivi degli immobili

Nuova sentenza in materia di requisiti acustici passivi degli immobili: con la sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007, anche il Tribunale di Torino è intervenuto in materia, tutelando le ragioni dell’acquirente di  un immobile non rispettoso della normativa acustica e condannando un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

La nuova sentenza, nel solco di quella già emanata nel 2001 dal Tribunale di Milano, sostiene come la insufficiente insonorizzazione acustica debba, a ragione, essere considerata un vizio occulto dell’immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, deve rispondere il venditore.

E la garanzia per vizi che deve offrire il venditore comporta che, in caso vengano riscontrati vizi collegati alla mancata in sonorizzazione dell’immobile compravenduto, quest’ultimo sarà tenuto all’eliminazione del vizio (ove possibile) o, comunque, potrà subire una riduzione del prezzo pattuito per la vendita.

Ancora più evidente è la portata innovativa della sentenza tenendo conto del fatto che, se pur è vero che la mancata sufficiente insonorizzazione poteva ben essere considerata un vizio occulto anche prima dell’emanazione del D.P.C.M. 5.12.1997, è anche vero che oggi, in piena vigenza di tale normativa che prevede l’obbligo di rispettare determinati parametri minimi di insonorizzazione, verificare tale vizio è ancora più facile.

Per valutare l’idoneità delle misure di insonorizzazione dell’alloggio, il Tribunale di Torino, nello specifico,  ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore di calpestio di solai di 63 decibel.
Il perito del tribunale, all’esito dell’esame (effettuato con le strumentazioni previste per legge) ha però riscontrato un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti, valore di molto superiore rispetto al tetto massimo consentito dalla legge,

Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera e che l’eliminazione del difetto riscontrato era possibile solo con un intervento di ripristino invasivo e particolarmente gravoso da eseguirsi all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi.

Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell’appartamento; infatti, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.