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Risoluzione AE 283 del 7.7.08: sostituzione impianto e sgravio del 55%

Con la risoluzione n. 283 del 7.7.2008 l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sull’applicabilità dello sgravio fiscale del 55% in caso di interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento.
In particolare l’interpello chiedeva se era possibile, in caso si sostituzione dell’impianto esistente con un impianto radiante a pavimento, sgravare tutte le spese connesse alla sostituzione nonché le spese per la realizzazione del nuovo pavimento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione suddetta, specifica che innanzi tutto non si possono sgravare gli interventi per la sostituzione dell’impianto esistente con altro impianto di qualunque natura, bensì solo quelli di sostituzione con impianti dotati di caldaia a condensazione oppure pompe di calore e comunque non possono essere sgravate tutte le spese di ristrutturazione previste ma solo quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Nel caso concreto quindi non si possono ritenere sgravabili tutte le spese connesse al rifacimento del pavimento sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o sostenute per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, in quanto non si possono considerare strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico

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