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Applicabilità degli sgravi fiscali del 36%: risoluzione 457/08

Con la Risoluzione n. 457 del 1 dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate interviene in materia di trasferimento di sgravio in capo all'acquirente in caso il venditore, avente diritto in quanto a sua volta acquirente da società costruttrice con le caratteristiche richieste dalla L.448/01 per accedere allo sgravio, non  avesse usufruito di tale detrazione.

In particolare l'Agenzia, in pieno accordo con la soluzione presentata dal contribuente stesso, specifica che, anche qualora il primo contribuente non abbia esercitato il diritto alla detrazione, comunque tale diritto potrà essere esercitato dal secondo acquirente.

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