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Dal 1 luglio redazione degli AQE per i trasferimenti delle singole unità immobiliari

È in vigore dal 25 giugno 2009 il decreto n.59/09 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
 
Con il nuovo decreto si aggiunge un nuovo tassello alla materia della certificazione energetica, aggiungendo obblighi in fase di progettazione e ribadendo la applicazione delle norme UNI 11300 per i calcoli necessari.

Nel frattempo entra in vigore dal 1 luglio p.v. l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica (transitoriamente sostituito dall'attestato di qualificazione) per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate  a prescindere da che siano esistenti o di nuova costruzione, come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Non sussiste invece l’obbligo di allegazione ai rogiti notarili a pena di nullità relativa dell’atto, adempimento abrogato dal DL 112/08, motivo per cui peraltro l’Italia è già stata messa in mora dall’Unione Europea.