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Prorogata al 15 febbraio 2005 l'entrata in vigore del Regolamento sul pronto soccorso aziendale

Prorogato al 15 febbraio 2005 il termine per l'entrata in vigore del Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Nella nota protocollo n. 15677/04 il Ministero della salute precisa come, all'interno dei cantieri edili, temporanei e/o mobili, il datore di lavoro abbia l'obbligo di assicurare, quale presidio sanitario, il solo pacchetto di medicazione.

Nella seduta del 27 luglio u.s. il Senato, con l'art. 8-decies della legge n. 186/04, di conversione del decreto n. 136/2004, ha prorogato dal 3 agosto 2004 al 3 febbraio 2005 l'entrata in vigore del decreto del ministero della sanità, n. 388/03 (“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”). Entro tale data, pertanto, tutte le aziende avranno l'obbligo di mettersi in regola con le prescrizioni sul pronto soccorso contenute nel suddetto regolamento. La legge di conversione, inoltre, fa slittare al 31 marzo 2005 il termine ultimo per l'emanazione del Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che "rinnoverà" il D.Lgs. n. 626/94.

In base a queste prescrizioni, il datore di lavoro dovrà garantire la presenza, in azienda, di una cassetta di pronto soccorso, nonché di mezzi di comunicazione che siano idonei ad attivare repentinamente il sistema di emergenza pubblico. Nel caso di aziende con meno di tre dipendenti il pacchetto di medicazione può sostituire la cassetta del pronto soccorso.

Nel caso di cantieri edili che rientrino nella definizione di azienda o di unità produttiva, sarà sufficiente la presenza della cassetta di pronto soccorso. Ricordiamo che il contenuto minimo di tale cassetta, nonché del pacchetto di medicazione, come individuato dal decreto ministeriale n. 388/03, dovrà essere integrato dalle attrezzature minime di equipaggiamento e dai dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno in relazione ai rischi specifici correlati all'attività svolta dall'impresa.

Nei cantieri che, invece, non rientrino nella definizione di azienda o di unità produttiva, sarà sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione. Unità produttiva, in conformità con la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 626/94, è lo “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnologica”.