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Sgravi del 55% - eliminato l'obbligo di certificazione energetica per la sostituzione degli impianti

Con l’entrata in vigore della legge 99/2009 in materia di “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” , avvenuta il 15 agosto u.s., viene eliminato, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Legge Finanziaria per il 2007. Pertanto, a partire dal 15 agosto 2009, gli adempimenti per la sostituzione degli impianti  diventano gli stessi previsti per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari.


Questo il testo del comma 24 dell'art. 1 della L. 244/2007, coordinato con le modifiche apportate dalla L. 99/2009:
«24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
(Omissis)
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.»