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Novità in materia di sgravi fiscali: DM 6 agosto 2009

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre u.s. il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2009 che semplifica le procedure e  riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il DM 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”,  interviene a modifica del DM 19 febbraio 2007 , pubblicato in attuazione della L. Finanziaria 2007.

Queste le principali novità:
innanzi tutto viene previsto che la asseverazione del tecnico abilitato, richiesta dal DM 19 febbraio 2007, possa essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (asseverazione dell’attestato di qualificazione);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Inoltre, per quanto riguarda il metodo di calcolo da utilizzare per individuare il parametro Epi , il legislatore prolunga l’utilizzo del metodo di calcolo dell'allegato I fino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del 192 (emanato con DPR 59/09).

Sono poi previste alcune semplificazioni procedurali che riguardano finestre comprensive di infissi e pannelli solari realizzati in autocostruzione: per i primi l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; per i secondi viene eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti lasciando solo l’obbligo della partecipazione a corso di formazione.

 Infine, per quanto riguarda la sostituzione di  impianti di climatizzazione invernale  viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Viene inserito anche un nuovo allegato, l’Allegato I che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.

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