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Manovra finanziaria: la nuova imposta municipale propria

E’ stato pubblicato in GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251 - ed è in vigore dal 6.12.2011 il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”.

Tra le novità introdotte l’imposta municipale propria, anticipata al 2012, che sarà dovuta da gennaio al posto dell’ICI anche sulla prima casa.

Per la prima casa l’aliquota base prevista sarà dello 0,4%, ma si potrà beneficiare di una detrazione di 200 euro mentre per gli immobili non prima casa l’aliquota base sarà dello 0,76%, sarà poi facoltà dei Comuni modificare le aliquote in aumento o riduzione.

Oltre a reintrodurre una imposta sulla proprietà (IMU al posto di ICI) su tutti gli immobili, la manovra modifica i moltiplicatori di riferimento da applicare alle rendite per calcolare la base imponibile su cui applicare l’imposta, rivalutando così del 60% le rendite degli immobili abitativi.

Questi i nuovi moltiplicatori:

“a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.”


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