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Imu su terreni montani: sospensiva Tar e scadenza del 26 gennaio

Uno degli aspetti della normativa Imu ad oggi più controversi è il destino dell’Imu agricola da scontarsi sui terreni ex montani.

Le varie modifiche normative che si sono susseguite infatti prevedevano la tassazione di detti terreni nel 2014; conseguentemente a detta imposizione sono stati presentati ben due ricorsi al Tar sull’imposta 2014, ricorsi oggetto di altrettante sospensive in vista del termine di scadenza del 26 gennaio p.v.

Recentemente pero una delle due sospensive dell’obbligo di pagamento, essendosi riunita la Camera di consiglio del Tar Lazio per decidere il destino dell’Imu agricola non è stata confermata, anche se, comunque la camera di consiglio avrebbe già anticipato le pesanti censure al decreto di Economia, Interno e Politiche agricole, facendo presagire una bocciatura nel merito se il Governo non lo ritoccherà.

Resta comunque in campo l’altra sospensiva, disposta dallo stesso presidente del Tar Lazio in un decreto successivo, su un altro ricorso che ha messo in calendario la camera di consiglio per il 4 di febbraio. Risultato: la scadenza del 26 gennaio rimarrebbe “congelata”, in attesa del giudizio del merito.

A ciò si aggiunga che il governo, almeno per il 2015, sta provvedendo a riformare la materia tornando alla «classificazione sintetica» Istat che esclude dall’Imu i terreni in oltre 3.500 Comuni montani, mentre la scadenza del 26 gennaio riguarda l’imposta del 2014.

Appare dunque probabile una ulteriore modifca del testo allo studio per il 2015 così da risolvere la questione 2014.

Nella pratica due possibili sviluppi della questione in riferimento alla sospensiva e due nel merito:

LA SECONDA SOSPENSIVA VIENE CONFERMATA

Essendo alla data del 26 gennaio in vigore la sospensione dell’efficacia del decreto che fissa termine e modalità del pagamento dell’Imu agricola, i contribuenti avranno il diritto di non pagare in quella data. Questa, dovrebbe essere la situazione attuale in quanto la seconda sospensiva scadrà (o verrà confermata) solo il 4 febbraio, data dell’udienza in camera di consiglio, quindi dopo il termine del 26 gennaio.
Qualora poi la sospensiva venisse in tale occasione confermata fino all’udienza di merito a maggior ragione la scadenza del 26 gennaio, comunque già superata, non avrebbe dovuto e non sarà da rispettare

LA SECONDA SOSPENSIVA VIENE REVOCATA

Qualora invece, in occasione della camera di consiglio del 4 febbraio la sospensiva non venisse confermata tornerebbe automaticamente in vigore la scadenza del 26 gennaio, che però nel frattempo sarebbe stata superata e quindi impossibile da rispettare. Certo è bene ricordare che comunque lo Statuto del contribuente impedisce, in questo caso, la applicazione di sanzioni

NEL MERITO:

DECRETO PROMOSSO

quando poi verrà fissata udienza di merito si dovrà vedere la decisione del Tar: se il Tar non rileverà illegittimità nel decreto, riconfermando la debenza dell’imposta e quindi la scadenza del 26 gennaio, potrà comunque fissare una nuova data per il pagamento senza applicazione di sanzioni perché vale l’esimente della «oggettiva incertezza della norma»

DECRETO BOCCIATO

Qualora invece nel giudizio di merito venga dichiarato illegittimo il provvedimento, lo stesso non sarà più applicabile e i versamenti nel frattempo effettuati andranno restituiti (anche d’ufficio senza istanza di rimborso)