Dichiarazione ICI e condono edilizio
Poiché ogni qual volta si verifica un evento (quale, ad esempio, un mutamento di destinazione d’uso) che modifica la situazione del patrimonio immobiliare rispetto a quanto risultava dall’ultima dichiarazione, nella dichiarazione ICI si dovrà dare conto delle modifiche che sono intervenute in seguito a sanatoria di un immobile (ad esempio un immobile che non sia mai stato dichiarato in Catasto e quindi mai dichiarato ai fini ICI e che, pertanto, risulta come nuovo).
La presentazione della denuncia ai fini ICI è, inoltre, importante per il perfezionarsi del silenzio-assenso e, quindi, dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia.
Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 32, comma 37, del D.L.gs. n. 269/03 la sanatoria edilizia si intende conseguita quando sussistano i seguenti requisiti:
-decorrenza di 24 mesi dal 31 ottobre giugno 2005;
-il Comune non abbia adottato un provvedimento espresso di diniego della sanatoria;
-siano stati pagati l'oblazione e l'anticipazione degli oneri concessori (la seconda e la terza rata scadono, rispettivamente, il 31 maggio 2005 ed il 30 settembre 2005);
-entro il 31 ottobre 2005 venga presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione delle opere per le quali è stata presentata l’istanza di condono edilizio;
b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere qualora gli interventi abusivi superino i 450 mc;
c) certificazione da parte di un tecnico abilitato che attesti l’idoneità statica delle opere eseguite nel caso in cui l’opera abusiva abbia un volume superiore ai 450 mc;
d) denuncia a fini ICI e a fini TARSU;
e) denuncia in catasto delle opere abusive.