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Lotta all’emersione degli immobili non accatastati

       Lotta all’emersione degli immobili non accatastati

 

Con la circolare n. 10 del 4 agosto u.s. l’Agenzia del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti circa le procedure tecniche da adottare per l’attuazione dei commi 336 e 337 dell’articolo 1 della legge n. 311/04, sull’emersione dei fabbricati sconosciuti al fisco.

 

Il comma 336, in particolare, prevede che debbano essere segnalati all’Agenzia del Territorio, gli immobili che non siano accatastati o quelli per i quali siano intervenute variazioni edilizie e, di conseguenza, debba essere modificata la relativa rendita catastale.

 

I Comuni dovranno richiedere ai contribuenti di procedere all’accatastamento degli immobili in oggetto.

Qualora i cittadini non ottemperino a tale richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, sarà l’Agenzia del Territorio a provvedere d’ufficio agli accatastamenti stessi, a spese degli interessati.

 

Per gli immobili in oggetto l’ICI dovrà essere corrisposta solamente dopo la notifica della rendita catastale e, comunque, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Nel caso in cui il Comune non indichi, nella richiesta di accatastamento da notificare ai contribuenti, la data di mancata presentazione della suddetta denuncia, l’imposta dovrà essere versata dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta stessa.

 

Per consultare il testo della Circolare n. 10/05

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circ10t_2005.pdf