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La Finanziaria 2006 interviene in materia di ICI

La Finanziaria 2006 interviene in materia di ICI

 

Il testo del Disegno di Legge n. 203/2005 (Manovra Finanziaria per il 2006) prevede, in materia di ICI, alcune importanti esenzioni per gli enti non commerciali e per le aree edificabili.

 

Analizziamo le due previsioni.

 

Con riferimento agli immobili utilizzati dagli enti no profit, e che siano rivolti allo svolgimento di attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura, nonché ricreative e sportive, si prevede l’esenzione ICI anche nel caso in cui tali attività vengano esercitate in forma commerciale.

Dalla lettura della norma, sembra potersi affermare che essa avrà efficacia retroattiva, consentendo, in questo modo, la presentazione delle istanze di rimborso per gli anni d’imposta pregressi.

 

Riguardo alle aree edificabili, il comma 16 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto prevede che un’area debba considerarsi edificabile quando tale qualificazione risulti dallo strumento urbanistico generale. Ai fini, pertanto, del pagamento dell’imposta, non è necessario che sia stato adottato il piano di lottizzazione. Anche in questo caso la norma avrà efficacia retroattiva, consentendo, così, ai Comuni, di pretendere l’ICI dal 2000 in poi su tutte le aree che risultino inserite nel piano regolatore generale, e siano qualificate come edificabili. I contribuenti, che saranno in ogni caso soccombenti di fronte alle Amministrazioni Comunali, potranno ridurre il danno avvalendosi del ravvedimento operoso.

 

In concreto, i Comuni, che fino al 31 dicembre p.v. potranno riguardare le annualità dal 2000 in poi, potranno pretendere che i contribuenti versino l’imposta non corrisposta sulla base del valore di mercato, relativamente a tutte le aree che siano inserite nel Piano Regolatore Generale, con vocazione edificatoria, anche nel caso in cui non siano stati approvati strumenti attuativi del Piano stesso.

 

Con riguardo alla base imponibile da dichiarare, sulla cui base dovranno essere effettuati i versamenti dell’imposta non corrisposta, avvalendosi del ravvedimento operoso, i contribuenti dovranno verificare se i Comuni in cui sono situati gli immobili abbiano fissato o meno, con apposito regolamento, i valori delle aree edificabili. In questo caso, infatti, anche a seguito di ravvedimento, se si adegueranno ai valori così fissati, gli uffici tributati non potranno rettificare quanto è stato dichiarato e successivamente corrisposto dal contribuente.

 

Non resta che attendere l’approvazione definitiva del provvedimento per vedere quali, in concreto ne saranno le applicazioni pratiche.