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Abitazioni assimilate ad immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo

Con la Risoluzione del Ministero Economia e Finanze n.1/DF del 4 marzo 2009 si specifica ulteriormente l’ambito di applicazione della esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell’unità immobiliare anche degli immobili ad essa assimilati.

In particolare, premesso che il perimetro di applicazione dell’esenzione opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, bisogna stabilire quali sono le leggi applicabili alla fattispecie nonché gli ulteriori adempimenti per avere l’esenzione.

La Risoluzione specifica che lo stesso trattamento degli immobili abitazione principale può esser previsto per: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (legge 23 dicembre 1996, n. 662) e quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, qualora lo preveda con regolamento il comune di riferimento (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

E’ in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione
abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante
l’applicazione della medesima aliquota e detrazione per i soggetti rientranti in entrambe le fattispecie suddette.

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