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Le linee guida per l’attuazione del D.Lgs. n. 388/03

Le linee guida per l’attuazione del D.Lgs. n. 388/03

 

Il 3 febbraio u.s. è entrato in vigore il regolamento sul pronto soccorso aziendale (D.M. n. 388/03) in cui le aziende vengono classificate in base alla loro dimensione ed alla tipologia dei rischi connessi agli specifici processi lavorativi. Il regolamento determina i conseguenti, necessari, presidi sanitari che devono essere predisposti dal datore di lavoro (cassetta di pronto soccorso aziendale o pacchetto di medicazione) nonché i programmi volti alla formazione delle persone addette alla squadra di pronto soccorso.

 

Il 10 gennaio u.s. il comitato tecnico del Coordinamento interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha redatto un documento contenente le linee guida per l’attuazione del regolamento.

 

Le linee guida richiamano il dovere del datore di lavoro (come previsto anche dal D.Lgs. n. 626/94) di porre in essere un protocollo per la gestione delle emergenze sanitarie in azienda, quali infortuni, traumi o malori, in relazione alle specifiche attività lavorative, alle condizioni di rischio ed alle caratteristiche proprie del luogo di lavoro. Il protocollo integra il piano di gestione delle emergenze che viene redatto allo scopo di prevenire e gestire eventuali eventi disastrosi (quali terremoti, incendi, ecc.).

Si prevede, inoltre, che tutte le aziende devono essere in possesso di mezzi idonei di comunicazione (quali telefoni fissi e cellulari) per poter attivare il sistema di emergenza del SSN.

 

Per le aziende che rientrano nel gruppo A il datore di lavoro dovrà redigere un’autocertificazione e farla pervenire al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL territorialmente competente. Scopo di tale autocertificazione è di consentire alla ASL stessa di intervenire tempestivamente e con mezzi adeguati alla chiamata dell’azienda in caso di bisogno.

 

Le linee guida sottolineano, infine, che le sanzioni conseguenti alla violazione delle prescrizioni del D.Lgs. n. 388/03 (relative, cioè, alla mancata adozione dei provvedimenti di pronto soccorso aziendale, alla violazione delle disposizioni relative alla designazione dei lavoratori addetti alla squadra di pronto soccorso, nonché alla mancata formazione delle persone addette all’emergenza) sono contenute nel D.Lgs. n. 626/94: esse sono a carico del datore di lavoro, del dirigente e/o del preposto.

 

Le persone addette al pronto soccorso dovranno partecipare a corsi di formazione teorica e pratica al fine di acquisire le competenze necessarie a porre in essere le misure di primo intervento sul luogo di lavoro.

La durata minima di tali corsi di formazione varia a seconda dell’appartenenza dell’azienda al gruppo A, B o C:

 

  • per il GRUPPO A: 16 ore;
  • per i GRUPPI B e C: 12 ore

 

A tenere i corsi dovrà essere personale medico affiancato, eventualmente, da infermieri o altri soggetti specializzati.

I corsi di formazione che siano stati ultimati entro il 3 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del Regolamento) sono validi e non sarà necessario effettuarli una seconda volta. La formazione dovrà, comunque, essere ripetuta con cadenza triennale.

 

Per completezza ricordiamo che:

 

  • nel GRUPPO A rientrano le aziende che presentino un alto rischio per i propri dipendenti (ad esempio le centrali termoelettriche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, e le aziende o unità produttive che impieghino cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura;
  • nel GRUPPO B rientrano le aziende con tre o più lavoratori che non facciano parte del Gruppo A;
  • nel GRUPPO C rientrano le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

 

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 388/03

http://www.geonetwork.eu/leggi/decreto%20min%20388.pdf