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Pubblicato il decreto che attua la Direttiva 2002/44/CE

E’ stato pubblicato il decreto che attua la Direttiva 2002/44/CE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre u.s. è stato pubblicato il D. Lgs. n. 187/2005, contenente “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”.

 

Il decreto in oggetto, facendo salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94, prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

 

Esso, dopo avere indicato i valori limite di esposizione e i valori di azione, dispone che, nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

 

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

La valutazione e la misurazione devono essere programmate ed effettuate ad intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.

 

Con riferimento alle misure di prevenzione e protezione, l’articolo 5 del decreto dispone che il datore di lavoro dovrà eliminare i rischi alla fonte o, comunque, ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

 

In base alla valutazione dei rischi, quando vengono superati i valori d’azione, il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche od organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione ed i rischi che ne conseguono.

Nel caso in cui, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione sia stato superato, il datore di lavoro dovrà prendere misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, dovrà individuare le cause del superamento e adattare di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Dovrà, inoltre, nell’ambito degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/94, garantire che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi.

 

Il decreto dispone, poi, che i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 626/94. La sorveglianza dovrà essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.

 

Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2006.

 

Per consultare il testo del D. Lgs. n. 187/05

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/decrlegisl187_2005.pdf