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Accordo Governo – Regioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Accordo Governo – Regioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

 

Il 26 gennaio u.s. il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno raggiunto l’accordo in merito all’attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 195/03, che integra il D. Lgs. n. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

 

L’accordo in questione si riferisce, nello specifico, all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai soggetti addetti a svolgere le mansioni di responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione, nonché ai relativi corsi di formazione.

In attese che vengano istituiti tali corsi, sulla base delle nuove disposizioni normative, il Ministero del Lavoro ha precisato che le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP), potranno essere svolte solamente da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio e che abbiano frequentato apposito corso di formazione della durata di almeno 16 ore.

 

Sulla base, comunque, di quanto concordato nella seduta del 26 gennaio u.s., appare ormai imminente l’attivazione dei corsi in oggetto, in base alle disposizioni dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 626/04.

Ricordiamo che l’art. 8 bis del D.Lgs. n. 626/94, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 195/03, prevede che:

 

a) quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

b) quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al punto a), debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione, con verifica dell’apprendimento;

c) quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (Regioni e Province Autonome, Università, ISPESL, INAI, Istituto Italiano di medicina sociale, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o Organismi paritetici);

d) per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al punti b), richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;

e) dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i Responsabili, che per gli addetti di cui al punto a), l’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento.

 

Per consultare il testo dell'accordo

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/accordostatoregioni.pdf