Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Responsabilità del caposquadra per gli infortuni dei lavoratori

Uno dei problemi più delicati in materia di igiene e sicurezza del lavoro e, in particolare, in merito alla responsabilità dei preposti  in caso di infortunio del lavoratore, è quello dell’identificazione in concreto dei soggetti che possono essere considerati “dirigenti” o “preposti” nel cantiere e quindi responsabili.

Ci si chiedeva infatti se il caposquadra di un cantiere dovesse essere considerato operaio tra gli operai e quindi non responsabile per la sicurezza degli altri oppure a tutti gli effetti un preposto, inteso come colui che sovrintende alla attività lavorativa in generale.

La Corte di Cassazione Penale ha di recente affrontato il problema stabilendo la responsabilità del caposquadra per il sinistro occorso ad un suo sottoposto proprio perché il caposquadra ha tra i suoi compiti quello di “dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti della squadra” motivo per cui non può che essere considerato un preposto e quindi uno dei soggetti individuati dalla normativa antinfortunistica come responsabile della sicurezza.

Al preposto infatti, secondo l’interpretazione della Corte, non spetta adottare misure di prevenzione ma deve comunque dare concreta attuazione alle misure predisposte da altri, e in tal senso deve agire anche il caposquadra.