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determinazione della Autorità di viglilanza: ponteggi nei costi di sicurezza

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione  n.4 del 26 luglio 2006 precisa che anche i ponteggi, le passerelle, i trabattelli nonché tutte le baracche del cantiere quali bagni della ditta e spogliatoi, in quanto strumenti a garanzia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori del cantiere rientrano tra i costi di sicurezza.

 

Conseguenza della precisazione è il fatto che tali costi, proprio perché inseriti nel novero dei costi per la sicurezza, non possono essere soggetti a ribasso nelle aste pubbliche.

 

Diverso era invece l’orientamento seguito fino all’emanazione della determinazione dall’Autorità che considerava le opere provvisionali, ovvero quelle opere che servono per allestire il cantiere, come esterne ai costi per la sicurezza e quindi come costi di natura generale ribassabili in sede d’asta.

 

Tale inversione di tendenza prende le mosse da una accurata lettura del D.P.R. 222/2003 che all’art.7 include nei costi per la sicurezza anche quelli “degli apprestamenti previsti nei piani di sicurezza nei cantieri” specificando che tra gli apprestamenti sono comprese anche le opere provvisionali.

 

 Pertanto, conclude la determinazione, i ponteggi e le opere affini essendo opere provvisionali non possono che essere considerati costi per la sicurezza e, per tali motivi, essere esclusi dalle spese generali ribassabili in sede d’asta, così come l’art.131 del nuovo codice espressamente prevede.

 

per scaricare la Determinazione dell'Autorità di vigilanza

http://www.geonetwork.eu/normativa/lav pubb - costi sicurezza.htm