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Obbligo di formazione per gli addetti al ponteggio: chiarimenti della Circolare Min.Lav. n.30/2006

Premesso che ai sensi dell’art.36 quater del D.Lgs. 626/1994 è previsto l’obbligo per i preposti e i lavoratori che svolgono attività di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi  di effettuare apposita formazione entro due anni dall’entrata in vigore del decreto che ha previsto tale obbligo, ovvero il 19 luglio 2007, la circolare chiarisce  che tale termine biennale va in realtà calcolato non dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 235/2003 ma dalla data di pubblicazione in G.U. dell’Accordo del 26 gennaio 2006 sui corsi di formazione con le autonomie locali.

Pertanto, ai sensi della circolare del Ministero, il termine ultimo per effettuare tali corsi decorre dal 23 febbraio 2006, data della pubblicazione in G.U. dell’accordo, e scadrà il 23 febbraio 2008 e non, come si riteneva, il 19 luglio 2007.

Nel frattempo i preposti e i lavoratori potranno autocertificare la propria esperienza rispettivamente triennale e biennale nel campo.

Comunque pare opportuno segnalare che la Circolare non sembra poter essere presa in considerazione poiché per la gerarchia delle  fonti del diritto pare impossibile che una circolare modifichi il disposto di un Decreto legislativo come in effetti la disposizione in questione farebbe.

per poter scaricare il testo integrale della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.30/2006:

http://www.geonetwork.eu/normativa/circolare min lav.pdf