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Circolare AE n.56 del 24.09.2008: sanzioni amministrative per lavoro nero

Con la circolare n. 56/E del 24 settembre 2008  l`Agenzia delle Entrate  ha fornito alcuni importanti chiarimenti  circa le sanzioni amministrative per l`utilizzo di lavoratori irregolari alla luce anche dell`evoluzione normativa intervenuta sull`argomento.

Ai sensi dell`art. 36 bis  della L. n. 223/2006 la competenza all`irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria spetta alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, ciò con decorrenza 12 agosto 2006. Per le violazioni contestate anteriormente al 12 agosto 2006 per le quali ancora non fosse stata irrogata la sanzione, invece, ai sensi della L.247/07, rimaneva competente  all`adozione dei provvedimenti sanzionatori l`Agenzia delle Entrate.

Quanto alla giurisdizione in materia di controversie circa le sanzioni irrogate dalla Agenzia delle Entrate, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2008 ha radicalmente ribaltato l`orientamento accolto fino ad oggi e secondo il quale tale giurisdizione spettava alle Commissioni tributarie, orientamento tradotto nella circolare. Se, infatti, la Corte di Cassazione  ha più volte affermato il principio secondo il quale  la giurisdizione delle Commissioni Tributarie si individua non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all`organo che irroga la sanzione, principio secondo cui laddove l`organo irrogatore fosse  l`Agenzia delle entrate, allora sarebbe stato competente il Giudice tributario, anche con riferimento alle controversie relative a sanzioni irrogate per violazioni di norme non inerenti la materia tributaria, bensì inerenti materie diverse, come ad esempio violazioni in materia di lavoro irregolare, la corte Costituzionale ha, invece, promosso una forte inversione di tendenza.

 La Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n. 130/2008, ha affermato che la giurisdizione tributaria  deve ritenersi imprescindibilmente legata alla natura tributaria della violazione e non anche ricollegarsi  ``..al solo dato formale e soggettivo, relativo all`ufficio competente ad irrogare la sanzione...``, intendendo pertanto affermare che la natura non tributaria  delle sanzioni in esame incide sulla questione della giurisdizione.

Gli effetti della sentenza, che ha inteso affermare la natura non tributaria  delle sanzioni in esame agendo direttamente sulla questione giurisdizionale, influiscono retroattivamente anche sui giudizi pendenti.

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