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Sentenza Cassazione n.29323/08 - infortunio del Responsabile della Sicurezza

Con la sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008 la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro si è espressa sulla possibilità di ritenere tenuta l'azienda per il risarcimento dei danni patiti dal lavoratore-responsabile per la sicurezza, in caso di omissione di misure di sicurezza previste ex lege e conseguente infortunio.

Nel caso di specie, a chiedere il risarcimento era un lavoratore che, non avendo posto in essere determinati adempimenti per la sicurezza e approntato i necessari dispositivi di protezione, peraltro nel possesso dell'azienda e a disposizione dei lavoratori, si infortunava. Detto lavoratore, peraltro, caposquadra della sua squadra, era anche stato nominato ufficialmente dall'azienda di appartenenza, responsabile della sicurezza per il suo gruppo.

La Cassazione, proprio muovendo dal presupposto che era in realtà l'attore, vittima dell'infortunio, colui che avrebbe dovuto impedire ai lavoratori di agire senza rispettare le norme di sicurezza, specifica che lo stesso ha scientemente violato l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme di sicurezza e, pertanto, non può far ricadere la responsabilità dell'accaduto sull'azienda che, per le sue dimensioni, giustamente ha dovuto delegare i compiti connessi alla sicurezza ai propri rappresentanti ed, in ultima istanza, alla stessa parte attrice.

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