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Ministero del Lavoro: circolare 30/09 - nomina del CSE nei lavori ex art.90 comma 11

Il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ha emanato la Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

L’art. in questione prevede al comma 11 il caso di non applicazione del comma 3.

Questi, nello specifico, i contenuti:
“Art.90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
... 
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”

In tale situazione ci si trovava pertanto davanti a situazioni in cui il coordinatore veniva nominato solo in fase di esecuzione pur essendo incaricato dalla norma di svolgere compiti che riguardano la fase di progettazione.

La circolare pertanto precisa che:
"Nell'ipotesi di cui all'art. 90 comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione."

Per scaricare il testo della circolare clicca qui