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Decreto Legislativo 106/09 - decreto correttivo del TU sicurezza

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 180/09 il D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Detto decreto interviene modificando sostanzialmente il Decreto legislativo n. 81/2008 andando a modificare i Titoli IV, V e VI .

In particolare, per quanto concerne il Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli spesso con interventi di particolare peso.

Le principali modifiche sono:

· Introduzione della patente a punti per le imprese ovvero un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico che darà l’accesso privilegiato agli appalti pubblici alle imprese riconosciute virtuose. Le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile avranno un punteggio iniziale che potrà essere decurtato in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.
 
· Previsione dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove attività entro 90 giorni dall’avvio, con data certa che potrà essere attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. La valutazione dello stress lavoro-correlato - già in vigore dal 16 maggio 2009 – invece dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni che la Commissione consultiva del Lavoro fornirà entro il 31 dicembre 2009.

· Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.

· Riformulazione del sistema delle sanzioni che saranno proporzionali al rischio di impresa e ai compiti svolti dai diversi soggetti, e diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale. È confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) in due casi: violazione del provvedimento di sospensione dell’attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. L’entità delle ammende è stata incrementata rispetto al Dlgs 626/1994 in base all’indice Istat; così da risultare pari a circa la metà di quanto previsto oggi dal Testo Unico.

per scaricare il testo integrale del decreto clicca qui

Allegati da pag.54 a pag.144

Allegati da pag. 145 a pag.236