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Ravvedimento operoso: modifiche al calcolo delle sanzioni connesse alla imposta di registro

Sono in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 158/15 ("Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro") all’art. 69 del D.P.R. 131/1986, il cui nuovo testo è il seguente:

"Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200."

Ne consegue che, per la tardiva registrazione del contratto di locazione, le sanzioni sono pari a:

- entro 30 giorni di ritardo: 1/10 del 60% (6%). L’importo minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della nuova sanzione minima di 200 euro prevista dal'art. 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
- entro 90 giorni di ritardo: 1/10 del 120% (12%)
- entro 1 anno di ritardo: 1/8 del 120% (15%)
- oltre l’anno ed entro 2 anni di ritardo: 1/7 del 120% (17,14%)
- oltre 2 anni di ritardo: 1/6 del 120% (20%)