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DL 5/09 - detrazioni fiscali per acquisto mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione

Con il Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5  recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009 il Governo interviene con specifiche disposizioni tese a sostenere i settori industriali in crisi.

In particolare il decreto legge prevede specifiche detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici se acquistati all’interno di un procedimento di ristrutturazione/manutenzione straordinaria effettuato dal 1 luglio 2008.
La detrazione dell’imposta lorda ammonta, ai sensi del DL, al 20% delle spese di tal genere effettuate, nei limiti di un  tetto massimo di 10.000 Euro.

Questo il testo dell’articolo completo:
“Art. 2. Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonche' allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.”

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