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intercettazioni telefoniche:diritto di cronaca contro diritto alla privacy. Provvedimento Garante

Succede, in generale, che, nell'ambito di indagini preliminari in corso, ci siano episodi che legittimino il diritto di cronaca, collegato ad un evidente interesse pubblico alla conoscenza precisa e dettagliata dei fatti. Questa possibilità comporta però la conseguente necessità di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti in caso di intercettazioni di conversazioni telefoniche spesso intrattenute con soggetti terzi estranei all'indagine.

Se è infatti vero che solitamente le testate giornalistiche trasmettono brani di conversazioni non coperte dal segreto delle indagini preliminari,  è anche vero che queste rimangono comunque esternazioni spesso di carattere personale, pertanto la loro indiscriminata pubblicazione, soprattutto quando tali intercettazioni riguardano aspetti privati e spesso intimi dei soggetti interessati,rischia di poter essere ritenuta lesiva del diritto fondamentale (tutelato anche a livello europeo) al rispetto della vita privata e familiare.

Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto della necessità che i mezzi di informazione procedano preventivamente ad una approfondita valutazione sulla necessità o meno di pubblicare determinati dettagli privati, consapevoli, peraltro, del fatto che tale pubblicazione comporta  l'invasione della sfera di riservatezza di un privato e quindi deve essere necessaria e essenziale per garantire il diritto di cronaca, si è pronunciato sulla questione con provvedimento del 21 giugno il Garante.

Dal provvedimento emerge che  il Codice in materia di protezione dei dati personali -  ai sensi dell'art.154 comma 1 lettera c - prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica.

Ed è questo il principio a cui i giornalisti devono fare riferimento nella scelta di cosa pubblicare seppur ledendo della sfera di riservatezza di un privato per garantire il diritto di cronaca e quali fatti ritenere invece superflui per comunicare la notizia giornalistica e considerare fatti squisitamente privati.

per scaricare il testo del provvedimento del Garante 21/06/06

 http://www.geonetwork.eu/normativa/Garante2162006.pdf