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In via di approvazione il decreto legge sulle detrazioni: dal 55% al 65% per la riqualificazione energetica

Nel decreto legge allo studio del Consiglio dei Ministri per l’attuazione della Direttiva Comunitaria 2010/31/UE è prevista anche la proroga delle detrazioni fiscali del 50% e del 55%, in scadenza altrimenti al 30 giugno p.v.

In particolare, se il testo verrà approvato senza ulteriori modifiche, la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica salirà dal 55% al 65% e varrà fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per i condomini. Questi ultimi però accederanno all'agevolazione soltanto se gli interventi riguardano "almeno il 25% della superficie dell’involucro".

Per quanto invece riguarda il bonus per le ristrutturazioni, questo manterrà l’aliquota del 50% fino alla fine del 2013 ed è esteso agli ‘arredi fissi’ (cucine, armadi a muro ecc.) e agli interventi antisismici nelle aree a rischio.

Questo il parziale del testo del decreto in bozza:


ART. 14
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

ART. 16
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013”.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.