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DPR 75/2013 - requisiti del certificatore energetico

Con la pubblicazione del DPR 75/2013, in vigore dal 12 luglio p.v., si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs.192/2005 ed, in particolare, si definisce la figura del certificatore energetico.

Il certificatore dunque è un tecnico abilitato, laureato in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario, che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di enti preposti.

I tecnici, per poter certificare, devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, oppure, qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza.

Il tecnico può, altrimenti, decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edifici al termine del quale, previo superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico.

Corso di formazione che invece è obbligatorio per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi.