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Emendamenti al Decreto Destinazione Italia in materia di APE

Le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno recentemente approvato alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto Destinazione Italia) e ciò in particolare con riferimento all'attestazione di prestazione energetica, così da risolvere i problemi interpretativi sorti a seguito della pubblicazione in Gazzetta della legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

A tal fine viene introdotta una modifica al comma 7 dell'articolo 1 che introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: quindi i commi 3 e 3-bis del citato articolo 6 vengono sostituiti da un nuovo comma 3 con cui, nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti sostituendola con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

È ribadita, inoltre, la validità dei contratti anche se stipulati senza l'A.P.E. con la precisazione che la sanzione amministrativa scatta se l'Attestato di prestazione energetica non viene presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto; viene poi aggiunto il passaggio secondo cui, comunque, il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'A.P.E. entro 45 giorni.