Chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate ha redatto, in data odierna, la circolare n. 38 avente per oggetto “Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.
Con specifico riferimento agli immobili caduti in successione, la circolare chiarisce che dopo la soppressione dell’imposta di successione, ai trasferimenti mortis causa di immobili o diritti reali immobiliari si applicano solo le imposte ipotecaria e catastale, nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1% del valore degli immobili, con un minimo di € 168,00 per ciascun tributo.
Tuttavia, nel caso in cui l’immobile caduto in successione sia una casa di abitazione non di lusso, e l’erede possieda i requisiti previsti per poter fruire del regime di agevolazione “prima casa”, stabilito ai fini dell’imposta di registro, cui l’articolo 69 della legge n. 342/2000 rinvia, le imposte ipotecaria e catastale (in luogo del 2% e dell’1%) si applicano nella misura fissa di € 168,00 per ciascuna di esse.
Come precisato con la risoluzione n. 29/E del 25 febbraio u.s., nei casi di successione mortis causa, l’agevolazione in oggetto spetta non soltanto per l’acquisto della proprietà, ma, più in generale, con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione di case non di lusso, ai sensi della nota II bis dell’articolo 1 del T.U. sull’imposta di registro.
La circolare ricorda, infine, che, qualora vi siano più eredi, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche se non per tutti i beneficiari dell’atto traslativo ricorrono le condizioni “prima casa”.
Per consultare il testo della circolare
http://www.geonetwork.eu/leggi/circ_38e_2005.pdf