Agevolazioni terreni agricoli in comuni montani (ai fini IMU)
Sono esenti da IMU:
- i terreni agricoli situati in zone di collina o di montagna di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Se il comune, in detta circolare, risulta essere parzialmente delimitato, l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile