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Riduzioni per unità immobiliari concesse in comodato

Il comma 747, lettera c), dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per l'inserimento di questo tipo di riduzioni, si faccia riferimento a quanto esposto nel paragrafo Utilizzo dell'immobile, riduzioni e detrazioni. Nello specifico si dovranno indicare:

  • nel caso di input semplificato, nel campo "Riduzione (%)" il valore "Immobile in comodato uso a parenti entro 1° grado" o "Immobile storico in comodato uso a parenti entro 1° grado"
  • nel caso di input mensile direttamente le percentuali di riduzione del 50% o del 75%

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