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Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Condono Edilizio (art. n. 5)

1. Prorogati i termini per la presentazione delle istanze di sanatoria edilizia
2. La legge regionale della Sardegna
3. La legge regionale della Liguria

1.Prorogati i termini per la presentazione delle istanze di sanatoria edilizia.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta Martedì 30 marzo, è stato approvato il decreto legge che fissa la nuova data per presentare le domande volte ad ottenere il titolo abilitativo in sanatoria. Il nuovo termine per la presentazione delle istanze e per il pagamento della prima rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori viene stabilito per 31 luglio p.v. La seconda e la terza rata dovranno, invece, essere versate entro il 30 settembre e il 30 novembre p.v. (tali termini erano, in virtù dell’originaria previsione della legge n. 326/03, fissati al 30 giugno e al 30 settembre).

La proroga riguarda anche le domande da presentare alle Filiali dell’Agenzia del Demanio territorialmente competenti, ai fini di ottenere la disponibilità alla vendita di aree del patrimonio disponibile dello Stato od il riconoscimento del diritto al mantenimento di opere sul suolo pubblico. La fissazione del nuovo termine consentirà ai cittadini che intendano presentare le istanze di sanatoria, di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, relativamente alla legittimità di diversi commi dell’art 32 del DL 269/03 (convertito in legge n. 326/03) e delle leggi regionali “blocca-condono”. Se la Corte rigetterà, ritenendo infondate, le varie censure sollevate nei ricorsi depositati da cinque regioni (per ulteriori informazioni, vedasi la tabella relativa alle disposizioni normative regionali) i cittadini avranno ancora tempo per poter presentare la domanda di sanatoria.

2. La Legge Regionale della Sardegna.

La Legge Regionale n. 4 del 26 febbraio u.s., recepisce “in toto” le disposizioni della legge n. 326/03. L’articolo 1, infatti, dispone che “Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna”. Negli articoli successivi vengono, però, introdotte alcune limitazioni, in primis per quanto riguarda la volumetria. Si prevede, infatti, che non sono suscettibili di sanatoria:

?? le opere abusive che comportano un ampliamento del manufatto originario superiore al 25% (contro il 30% previsto dalla legge statale) della volumetria originaria e, comunque, superiore ai 250 mc;
?? le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc (contro i 750 della legge statale);
?? i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superino i 1200 mc complessivi.

Non sono previsti aumenti né dell’oblazione né degli oneri concessori.

3. La Legge Regionale della Liguria.

La Legge Regionale n. 5 del 29 marzo 2004 fissa limiti molto più restrittivi alla possibilità di presentare le istanze di sanatoria edilizia. In primo luogo, si prevede un aumento del 10% dell’oblazione ed un aumento degli oneri concessori che varia a seconda che l’abuso si trovi in un comune di zona costiera, collinare o montana.
Vediamo nel dettaglio come operano gli aumenti in oggetto:

?? per i Comuni siti in zona costiera, l’aumento degli oneri concessori è pari al 100%,
?? per i Comuni di fascia collinare retrocostiera l’aumento è del 50%;
?? per i Comuni montani l’aumento è del 20%. I Comuni vengono classificati in una tabella allegata alla legge stessa.
Sono previste, comunque, riduzioni degli oneri concessori in due casi:
?? per le opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come “prima casa” alla data del 31 marzo 2003 (in questo caso la riduzione è del 50%);
?? per le opere abusive e relative pertinenze a destinazione non residenziale, con esclusione di quelle commerciali e direzionali (in questo caso la riduzione è del 75%).

La legge regionale fissa, inoltre, dei limiti volumetrici più bassi di quelli stabiliti nella legge statale:
?? gli ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d’uso, non devono superare i 450 mc della volumetria originaria; ?? le nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non devono essere superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi.

E’ prevista, infine, la possibilità di sanare le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.

Il modello di domanda che deve essere presentato ai fini della sanatoria è quello ufficiale della legge statale. Si prevede, però, che, in aggiunta ai documenti che, in base alla legge n. 326/03, devono essere allegati alla domanda, si debbano presentare anche elaborati grafici asseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell’opera e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100.