Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Chiarimenti in ordine al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili

Il 7 giugno u.s. il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, con la circolare n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dell'ICI, con particolare riguardo agli immobili per i quali sia stata presentata istanza di sanatoria edilizia.

Vediamo, in sintesi, i punti chiave del documento in oggetto:

  • la circolare richiama l'art. 2, comma 41 , della Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003). Il comma in oggetto stabilisce che per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, l'ICI è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, sulla base della rendita catastale, che sarà attribuita entro il 30 settembre 2004;
  • la rendita verrà attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato viene comunque utilizzato sia antecedente al 1° gennaio 2003;
  • l'istanza di sanatoria edilizia, da presentare entro il 31 luglio p.v., deve essere integrata, entro il 30 settembre 2004, dalla denuncia in catasto dell'immobile stesso , e dalla documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale;
  • se entro il 30 settembre p.v. (termine ultimo per il pagamento della prima rata dell'imposta) il contribuente non avrà ancora iscritto in catasto l'immobile oggetto di sanatoria, non potrà conoscere la rendita che all'immobile stesso verrà attribuita;
  • nell'ipotesi di cui al punto precedente, il legislatore ha previsto che “ il versamento dell'imposta relativa a dette annualità ( cioè agli anni 2003 e 2004)” venga effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo, entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per il 2004, cioè il 30 giugno ed il 20 dicembre 2004. Allo scopo si dovrà adottare, come criterio di calcolo forfetario, la misura di 2 euro/mq di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta ( fermo restando l'obbligo di iscrizione al catasto fabbricati dell'immobile oggetto di sanatoria);
  • al momento del pagamento del saldo (20 dicembre 2004) il contribuente, essendo a conoscenza della rendita attribuita all'immobile, avrà tutti gli elementi necessari per poter calcolare l'esatto importo dell'imposta dovuta per ciascuna annualità. Dovrà, pertanto, operare il conguaglio tra l'imposta complessivamente dovuta per gli anni 2003 e 2004, calcolata sulla base della rendita attribuita, e l'importo pagato in maniera forfetaria a titolo di acconto.