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I punti chiave delle tre sentenze depositate

  • La legge nazionale sul condono edilizio è costituzionalmente legittima (eccezion fatta per alcuni commi che vengono “bocciati” dalla Consulta);
  • il legislatore statale dovrà emanare una nuova legge con cui modificare l'art. 32 del decreto legge n. 269/2003 e ridefinire il termine per la presentazione delle istanze di sanatoria (termine ora fissato al 31 luglio p.v.);
  • nella nuova legge statale il legislatore nazionale fisserà un termine congruo entro il quale le Regioni dovranno emanare le proprie leggi in materia;
  • se, nei termini stabiliti dalla nuova legge statale, le Regioni non avranno emanato le proprie leggi, sarà applicabile la disciplina statale;
  • le domande di sanatoria già presentate sono fatte salve;
  • fino a quando lo Stato non avrà modificato e corretto l'art. 32 in conformità alle pronunce della Corte, resta bloccata, per gli interessati, la possibilità di presentare nuove istanze di sanatoria;
  • sono costituzionalmente illegittime le leggi regionali blocca condono;
  • le Regioni potranno, con propria legge, fissare limiti volumetrici, ai fini della condonabilità, inferiori alla soglia dei 750 metri cubi previsti dalla Legge statale, nonchè determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;
  • resta riservata allo Stato la competenza relativa alla disciplina degli aspetti penali della materia, nonché la fissazione di alcuni limitati contenuti di principio, quali la previsione del titolo abilitativi edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell' art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili;
  • viene annullata la deliberazione n. 2827 del 30 settembre 2003 con cui la Regione Campania affermava la non applicabilità, nel proprio territorio, della normativa nazionale sul condono edilizio.