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Linee guida dell’Agenzia del Territorio in materia di classamenti catastali

Linee guida dell’Agenzia del Territorio in materia di classamenti catastali

 

Con determinazione del 16 febbraio u.s. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio), l’Agenzia del Territorio fornisce il “Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida”.

 

Le linee guida in oggetto rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del Territorio nel rispetto dei reciproci ruoli.

 

Esse stabiliscono, in particolare, i criteri operativi in ordine alla fase della richiesta avanzata dai comuni, nonché alla successiva verifica, per l’eventuale procedibilità alla revisione parziale del classamento di singole "microzone". Tali criteri operativi saranno alla base delle direttive da emanare per gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, rappresentando, inoltre, una precisa guida per l’orientamento dei comuni. Esse indicano, inoltre, le modalità operative in ordine all’accessibilità dei dati necessari allo svolgimento dell’istruttoria per la selezione delle microzone per le quali richiedere, eventualmente, da parte dei comuni, la revisione parziale del classamento.

 

Con riferimento specifico all’individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita, il provvedimento in oggetto prevede che le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono individuate dai comuni sulla base della constatazione di idonei elementi. Tra questi i dati rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. La richiesta inviata ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, deve contenere:

 

  • i dati catastali dell’unità immobiliare, quando siano disponibili, ovvero del terreno su cui insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
  • gli elementi oggetto della contestazione;
  • le modalità ed i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
  • la data, qualora questa sia accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

In mancanza dell’adempimento richiesto ai soggetti obbligati, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all’aggiornamento d’ufficio.

 

E’ possibile consultare il testo della Determinazione dell’Agenzia del Territorio

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/determinazione.pdf