Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Varata la prima parte delle modifiche all'art.32 del DL n.269/2003

Il 9 luglio u.s. il Consiglio dei Ministri ha varato la prima parte delle norme volte a rilanciare il condono edilizio. Le novità, previste nell'articolo 5 del decreto legge contenente la manovra correttiva alla finanziaria, riguardano diversi aspetti disciplinati dalla vecchia formulazione dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003.

Analizziamole in breve:

  • è stato prorogato dal 31 luglio al 10 dicembre p.v. il termine per la presentazione delle istanze di sanatoria edilizia (nonché delle domande finalizzate ad ottenere la cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato o il riconoscimento del diritto a mantenere l'opera abusiva sul suolo demaniale o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In questo modo il termine per la presentazione delle domande non viene chiuso, ma viene semplicemente prorogato, non impedendo, così, di poterle presentare anche ora, nonostante la previsione della sentenza n. 196 della Corte Costituzionale secondo cui “ la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitata in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo ”;
  • le Regioni dovranno emanare le proprie leggi entro 120 giorni (entro, quindi, il 10-12 novembre p.v.);
  • slitta dal 30 settembre 2004 al 30 aprile 2005 il termine per allegare alla domanda di condono copia della denuncia di avvenuto accatastamento dell'immobile abusivo realizzato su area di proprietà dello Stato;
  • slitta dal 31 dicembre 2004 al 31 maggio 2005 il termine entro il quale l'Agenzia del Demanio competente per territorio dovrà pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la cessione dell'area o il riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sull'area stessa;
  • viene prorogato dal 30 settembre al 30 giugno 2005 . il termine utile per allegare all'istanza di sanatoria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri concessori, l'avvenuta denuncia dell'immobile in catasto, l'avvenuta denuncia a fini ICI e ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti e dell'occupazione del suolo pubblico. Ricordiamo che da tale giorno parte il decorso del temine di 24 mesi necessario perché scatti il silenzio-assenso relativamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
  • slitta, infine, dal 30 settembre 2004 al 30 settembre 2005 il termine per allegare eventuali documenti integrativi della domanda di condono;
  • la prima rata dell'oblazione dovrà essere pagata entro il 10 dicembre p.v .;
  • la seconda e la terza rata dell'oblazione dovranno essere pagate entro il 20 dicembre e il 30 dicembre 2004 .

Il testo del Decreto Legge n. 168/2004 è consultabile nella sezione Normativa.