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Le nuove scadenze in tema di condono edilizio

Accogliendo le proposte di emendamento all'art. 5 del D.L. n. 168/2004, il Governo ha disposto che le nuove istanze di condono edilizio potranno essere presentate tra l'11 novembre ed il 10 dicembre 2004.

Le domande che siano state, invece, presentate fino al 7 luglio (giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle sentenze della Consulta) sono valide sia dal punto di vista degli effetti amministrativi che penali, oltre che civilistici. Non verranno quindi comminate sanzioni amministrative edilizie e saranno perfettamente validi ed efficaci gli atti di compravendita. Le Regioni, però, potranno fissare norme diverse e più restrittive per quanto riguarda gli effetti amministrativi. Non si esclude, pertanto, il rischio che in alcune Regioni le domande già presentate si trasformino in autodenunce con possibili effetti sanzionatori sul piano amministrativo (compreso l'ordine del Comune di procedere, in via amministrativa, alla demolizione del manufatto abusivo. Ricordiamo, per completezza, che fino alla scadenza del termine ultimo per presentare l'istanza di sanatoria – 10 dicembre p.v. – tutti i procedimenti amministrativi – demolizioni e sanzioni pecuniarie – sono sospesi).

Per quanto riguarda, invece, le domande presentate dopo il 12 luglio (data di entrata in vigore del D.L. n. 168/04) e sino alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, restano salvi i soli effetti penali. Gli effetti amministrativi, infatti, verranno determinati dalle Regioni con l'emanazione delle rispettive leggi.

Vediamo in dettaglio le principali novità in materia di scadenze in seguito agli emendamenti approvati.

  • 11 novembre 2004: termine a partire dal quale potranno essere presentate le nuove istanze di condono edilizio;
  • 12 novembre 2004: termine entro il quale le Regioni dovranno emanare le proprie leggi (altrimenti si applicherà la disciplina contenuta nel D.L. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, come modificato in ottemperanza alle disposizioni della Corte Costituzionale);

  • 10 dicembre 2004: termine ultimo per presentare le istanze di sanatoria;

  • 10 dicembre 2004: versamento prima rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori;

  • 20 dicembre 2004: versamento seconda rata oblazione ed oneri concessori;

  • 30 dicembre 2004: versamento terza rata oblazione ed oneri concessori;

  • 31 dicembre 2006: saldo dell'importo definitivo degli oneri concessori.