Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Agevolazione"prima casa" e pertinenze

Agevolazione “prima casa” e pertinenze

 

Con la risoluzione n. 32 del 16 febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto “Imposta di registro – Agevolazione c.d. prima casa”.

 

L’istante chiedeva di conoscere quale sia la corretta tassazione delle aree scoperte pertinenziali ad un’abitazione non di lusso, per la quale sussistono i presupposti per la fruizione del regime di favore c.d. “prima casa”.

 

Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di far rientrare nella predetta agevolazione anche le aree non tecnicamente graffate ad un immobile agevolato, non autonomamente accatastate nel catasto terreni ma, che, nel caso specifico, risultino censite alla partita 1: aree di enti urbani e promiscui.

 

L’Agenzia chiarisce che il Testo Unico dell’imposta di registro, DPR n. 131/1986, dispone che l’agevolazione “prima casa” spetta anche in relazione all’acquisto, sia pure con atto separato, delle pertinenze dell’immobile. A tal fine viene specificato che “sono ricompresse tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

 

Con riguardo alle pertinenze di cui sopra, l’agevolazione si applica anche se i beni pertinenziali sono situati in prossimità dell’abitazione principale, purchè gli stessi risultino destinati in modo durevole al servizio di detta abitazione.

 

Nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 è stata esaminata la possibilità di estendere l’agevolazione prima casa anche alle aree scoperte pertinenziali, pervenendo alla conclusione che tale condizione può essere riconosciuta purchè tali aree siano “graffate” al bene principale, cioè censite al catasto urbano unitamente al bene stesso. Qualora manchi tale ultimo requisito, le aree in questione non possono essere considerate, ai fini dell’agevolazione in questione, come pertinenza di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso. Non rileva, dunque, che tali aree siano iscritte autonomamente al catasto terreni o censite alla partita 1 (aree di enti urbani e promiscui).

 

Pertanto, conclude l’Agenzia, mancando il requisito della graffatura al bene principale agevolato, non è possibile estendere il regime di favore c.d. “prima casa” alle aree pertinenziali.

 

Per consultare il testo della risoluzione

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/risol32_06.pdf