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Approvata la legge delega in materia ambientale

La Camera ha approvato il provvedimento con cui viene delegato al Governo il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. Il Governo avrà 18 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi nelle seguenti materie:

  • gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
  • tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
  • difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
  • gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;
  • tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
  • procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via), per la valutazione ambientale strategica (Vas) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc);
  • tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

L'effetto più interessante è che, mentre per i vari decreti attuativi si dovrà attendere, la sanatoria degli abusi contro il paesaggio avrà effetto immediato.

Cerchiamo di analizzare quest'ultimo punto.

La delega apporta alcune modifiche all'art. 181 del Codice dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 422004) prevedendo un doppio regime di sanatoria.

Il primo, disciplinato dal comma 37 dell'art. 1 riguarda i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

Per questi interventi, qualora si richieda la sanatoria non si hanno conseguenze penali purchè la competente autorità amministrativa ne accerti la compatibilità paesaggistica e sussitano le seguenti condizioni:

•  le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli previsti e consentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

•  i trasgressori abbiano preventivamente pagato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 (“(..) il trasgressore e' tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima”) maggiorata da un terzo alla metà, nonché una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquemila euro.

Non si prevedono limiti volumetrici.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2005 . L'autorità competente si pronuncerà previo parere della soprintendenza.

Nei casi in cui vi sia un duplice abuso perché manca sia il titolo edilizio sia l'autorizzazione ambientale, potranno chiedersi due sanatorie: quella edilizia in base all'art. 32 del D.L n. 269/03 e quella ambientale. Dovranno, allo scopo, presentarsi due distinte domande: l'una (entro il 10 dicembre p.v.) utilizzando il modello previsto dalla legge statale sul condono edilizio (o il diverso modello eventualmente previsto dalla legislazione regionale) e l'altra (per la quale non è al momento stato predisposto alcun modello), da presentare entro il 31 gennaio 2005.

Il secondo regime, disciplinato dal comma 36 riguarda, invece, tutti gli interventi realizzati dopo il 1° ottobre 2004. Presentando la domanda di sanatoria ambientale e ottenuto il parere di compatibilità paesaggistica, gli abusi ambientali in oggetto non saranno più passibili di sanzione penale nei seguenti casi:

  • quando i lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • quando i lavori realizzati siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo (Regioni e, spesso, i Comuni) ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni.

Una differenza importante che emerge tra i due regimi riguarda il fatto che mentre per gli abusi che siano stati realizzati entro il 30 settembre 2004 si prevede, genericamente, al comma 39 che “ l'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza”, nel caso degli abusi commessi dopo il 1° ottobre 2004 “ l'autorità competente si pronuncia (…) previo parere vincolante della soprintendenza”.

In base al tenore letterale della norma, pertanto, parrebbe che per gli abusi commessi entro il 30 settembre 2004 le commissioni comunali preposte alla gestione del vincolo possano concedere la sanatoria anche in disaccordo con il parere della soprintendenza.

Il testo della legge delega può essere consultato accedendo alla sezione “Normativa”.